Cosa si intende per condizionalità ? Il meccanismo di condizionalità prevede che chi riceve un sostegno al reddito – cioè una politica passiva – si impegni e partecipi alle misure di politica attiva del lavoro, o accetti offerte di lavoro congrue, pena la riduzione o la perdita del sostegno economico e dello stato di disoccupazione. Il meccanismo di condizionalità si basa su un principio di gradualità delle sanzioni possibili: dalla decurtazione progressiva del sostegno al reddito (prima per un quarto di mensilità, poi per una mensilità intera), fino alla perdita della prestazione e dello stato di disoccupazione.
Le sanzioni sono applicate quando la persona non si presenta agli appuntamenti concordati con il centro per l’impiego o non partecipa alle misure di politica attiva concordate o non accetta offerte di lavoro congrue, senza un giustificato motivo.
I provvedimenti sanzionatori che implicano la perdita dello stato di disoccupazione sono adottati dal Centro per l’Impiego, mentre l’INPS è competente per la decurtazione/decadenza dal sostegno al reddito, dietro segnalazione del Centro per l’Impiego.
L’ANPAL – con due provvedimenti datati rispettivamente 29 maggio 2018 ed 11 giugno 2018 – ha affrontato la tematica del rispetto della condizionalità (tra politiche passive del lavoro e ricerca attiva dell’occupazione), relativamente alla comunicazione della sanzione da parte dei CPI e dell’eventuale ricorso da parte dei soggetti disoccupati.
Nello specifico, l’ANPAL con:
- Nota prot. n. 6509/2018, ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità (avverso il provvedimento del Centro per l’Impiego), ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;
http://www.anpal.gov.it/agenzia/Documents/Nota-modalita-ricorso-Comitato-condizionalita.pdf
- Nota prot. n. 7122/2018 ha precisato che i Centri per l’Impiego, in attesa della messa on line della procedura telematica, devono comunicare via PEC, all’ANPAL e all’INPS, i provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito che non partecipano alle misure di politica attiva o che non hanno accettato offerte di lavoro congrue.
http://www.anpal.gov.it/agenzia/Documents/Nota-direttoriale-7122-11-giugno-2018.pdf
Provvedimenti sanzionatori e ricorso al Comitato per la condizionalità
Avverso tali provvedimento sanzionatori, è possibile opporsi in via amministrativa ai provvedimenti adottati dai Centri per l’Impiego rivolgendosi al Comitato per la condizionalità.
L’ANPAL – con Nota prot. n. 6509/2018 – ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità.
Nello specifico, può presentare ricorso al Comitato chi ha ricevuto una sanzione del Centro per l’impiego (Cpi) per non aver partecipato alle misure di politica attiva o per non aver accettato offerte di lavoro congrue. Il ricorso può essere presentato, per motivi di legittimità e per motivi di merito, entro trenta giorni solari dal ricevimento della sanzione.
In tal caso, è necessario compilare il modulo di ricorso e produrre i seguenti documenti:
- copia della sanzione del CPI ricevuta dal/la ricorrente, con indicazione della notifica da parte del CPI;
- fotocopia del documenti di identità del/la ricorrente;
- ogni altra documentazione utile, ad esempio la copia dei documenti attestanti il giustificato motivo del/la ricorrente; le prove dell’invio da parte del/la ricorrente al CPI dei documenti attestanti il giustificato motivo, ecc.
Il modulo di ricorso e i documenti indicati sopra possono essere inviati al Comitato via posta elettronica certificata oppure per raccomandata A/R:
- PEC: ricorsi.condizionalita@pec.anpal.gov.it
- Raccomandata A/R a: Comitato per i ricorsi di condizionalità c/o Anpal Via Fornovo 8 – 00192 Roma
Il ruolo dei CPI nel rapporto con i disoccupati
I lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato.
Tale documento deve riportare la disponibilità del soggetto alle seguenti attività:
- partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- accettazione di congrue offerte di lavoro.
Il CPI è altresì obbligato ad adottare dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito che non partecipano alle misure di politica attiva o che non hanno accettato offerte di lavoro congrue.
In tale contesto normativo, l’ANPAL – con Nota prot. n. 7122/2018 – ha precisato che il Centro per l’impiego, nelle more della predisposizione della procedura informatizzata, deve inviare il provvedimento con eventuali allegati all’indirizzo PEC: sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it e alla sede Inps competente.
Le misure sanzionatorie che devono essere adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni NASpI, DIS-COLL, Mobilità e assegno di ricollocazione sono state illustrate nella Circolare INPS n. 224/2016.
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(Dott. Alessandro Gaetani – Responsabile ufficio “Orientamento al Lavoro” di Laziodisco)**) Lo scritto è a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza