Il Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – con Nota informativa del 23 maggio 2019, n. 46 – ha comunicato le modifiche apportate al Protocollo d’intesa MEF-CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi del Consiglio ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali e il protocollo d’intesa CNDCEC – ASSIREVI per il riconoscimento delle attività formative realizzate dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto in capo agli iscritti dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Di seguito, i chiarimenti sul contenuto del protocollo d’intesa in specie.
Qual è il contenuto dell’obbligo formativo?
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risultano iscritti anche al Registro dei Revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal MEF, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.
Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale.
Qualora un iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili acquisisca in un anno più di 20 crediti formativi utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per i revisori legali, quelli eccedenti non possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale dei revisori legali.
I docenti maturano i crediti formativi relativi ai corsi tenuti.
Quali sono gli eventi formativi che consentono di assolvere l’obbligo formativo dei revisori legali?
Il Consiglio Nazionale valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria organizzati:
- dagli Ordini territoriali,
- dai Soggetti autorizzati,
- dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.
Per la partecipazione alle attività di “aggiornamento”, il Consiglio Nazionale – tenuto conto della durata effettiva dell’evento – attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.
Qualora un evento formativo abbia ad oggetto argomenti rientranti in più materie dovranno essere indicati i codici di ciascuna materia trattata e la relativa durata, al fine di consentire l’attribuzione dei crediti formativi distinguendo fra le materie caratterizzanti la revisione legale e le altre materie.
Per consentire il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili in materia di formazione professionale continua (FPC), il Consiglio Nazionale stesso accredita i corsi e-learning predisposti dal Ministero attraverso l’adozione di una specifica delibera e l’inserimento di tali eventi nel portale della formazione.
Qual è la corretta modalità di trasmissione dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo?
Gli Ordini territoriali, attraverso una specifica piattaforma informatica, comunicano al Consiglio Nazionale, i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo dei propri iscritti, in modo tale da consentire l’inoltro dei dati stessi all’ente che gestisce il registro entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello cui la formazione si riferisce.
A tal fine, entro il 31 gennaio gli Ordini territoriali verificano l’adempimento dell’obbligo formativo annuale da parte degli iscritti e richiedono a coloro che non risultano in regola, sulla base dei dati in loro possesso, di autocertificare l’attività formativa svolta nell’anno precedente.
Entro il 31 marzo, gli Ordini territoriali, sulla base della documentazione ricevuta e di quella in loro possesso, predispongono per ogni iscritto il riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti nell’anno precedente da indicare nella specifica piattaforma informatica.
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Dott. Alessandro Gaetani – Responsabile ufficio “Orientamento al Lavoro” di DiSCo. Lo scritto è a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza